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S O M M A R I O
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Art. 1
Definizione
1. Il Comune di SAN BERNARDINO VERBANO è ente locale autonomo
nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica
- che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate
dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto
e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà
operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli
squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione
dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini,
dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo
della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione
degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della
convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale,
firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità
di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre
obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti
di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di
altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.
Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici
e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.
3
Sede
1.La sede del Comune è sito in Via PONTE ROMANO, n. 3.
La sede
potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e
le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione
della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi
e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione
regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi
dalla sede del comune.
Art.
4
Territorio
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico
di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto
Nazionale di Statistica.
Art.
5
Stemma
- Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
1.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati
che, con le rispettive descrizioniFormano parte integrante del presente
statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è
completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è
disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune
può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel
rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni
consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di
cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità
deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità
di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità
europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione
il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti dei soggetti portatori di handicap.
Coordinamento degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni, l'azienda
sanitaria locale e il Consorzio Servizi Sociali, per dare attuazione agli
interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità
agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento
dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore
dei soggetti portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire
e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili
dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede
a tenere i rapporti con i soggetti portatori di handicap ed i loro
familiari.
Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il
Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali,
in particolare per:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza
dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni
che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art.
9
Tutela
dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il
trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche e integrazioni.
TITOLO
II
ORGANI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio
- Giunta - Sindaco)
Capo
I
CONSIGLIO
COMUNALE
Art.
10
Elezione
- Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero
dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità
e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal SINDACO .
Al presidente
sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione, di direzione
dei lavori e dell' attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di
presidente del Consiglio sono esercitate dal vice-sindaco.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della
legge per la composizione e l' elezione degli organi nelle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del
Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo
dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso
il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista
la presenza della minoranza, si può procedere con due distinte votazioni
alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza
e di minoranza.
Art.
11
Consiglieri
comunali - Convalida - Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di
mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale
per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati
dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri
eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del
T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione
della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita
la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e
su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e
del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente
dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli
eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene
nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del
permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma
2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Art.
12
Funzionamento
- Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento,
approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai
seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri,
nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno
di convocazione,
almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- due giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non
sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine,
la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno
è trasmessa al Sindaco, da parte del responsabile del servizio,
almeno cinque giorni prima della seduta;
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza,
incluso il Sindaco, di :
- n. &&7&&&&&&&&&&&&&.
Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;
- n. &&4&&&&&&&&&&&&&.
Consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio
della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri
prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione
dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione
delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali
alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni
di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono
essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma
1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti
gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di
ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere nominato
dal Sindaco su indicazione del gruppo consiliare;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco
delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza
dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute
nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio
del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con
contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue
osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta
al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato
entro 10 giorni.
6. Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può
essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone
di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o
minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni
in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali
viene corrisposto il gettone di presenza.
Art.
13
Sessioni
del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36
del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art.
14
Esercizio
della potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà
regolamentare, adottano, nel rispetto
Dei
principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle
materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione,
sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico
per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo
pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto
recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Art.
15
Commissioni
consiliari permanenti
Il Consiglio
può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte
con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto
di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
| La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento. |
| 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. |
| 3.Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco. |
ALLEGATO A) - Bozzette e descrizione dello stemma (Art. 5)
ALLEGATO B) - Bozzette e descrizione del gonfalone (Art. 5)